Contratti di fornitura di energia elettrica e di gas non richiesti
A – Quali sono le procedure in atto per bloccarli
- L’Autorità per l’energia elettrica e il gas ha previsto una procedura semplificata per il cliente, per poter ritornare alla propria Società di vendita (o Società precedente) ,senza sostenere nessun costo.
- Le più importanti Società di vendita hanno aderito volontariamente alla procedura di ripristino in caso di contratti non richiesti dal cliente, proprio per difendere la loro reputazione da pratiche scorrette.
B – Cosa fare in presenza di un contratto non richiesto.
Si viene a conoscenza di un contratto non richiesto attraverso:
- La lettera di conferma di un contratto di fornitura da parte di una Società di vendita che non è stata contattata dal cliente.
- La telefonata da parte di una Società di vendita che richiede la conferma per telefono di un contratto di fornitura non richiesto.
- La bolletta da parte di una Società di vendita con la quale non è stato stipulato volontariamente nessun contratto.
In ognuno di questi casi si deve inoltrare alla Società di vendita un reclamo scritto in cui viene documentata la data in cui è avvenuta una delle tre notifiche.
Tale reclamo deve essere inviato entro 40 gg dalla data postale della lettera di conferma ed entro 30 gg dal ricevimento della telefonata di conferma o dalla scadenza della prima bolletta.
La Società di vendita deve rispondere entro 40 gg dalla data di invio del reclamo.
Se la richiesta di annullamento dovesse essere rigettata, o il venditore non dovesse rispondere entro 40 gg, il cliente ha la facoltà di inoltrare lo stesso reclamo, con in più la ricostruzione di quanto accaduto, presso lo sportello del consumatore, istituito dall’Autorità per l’Energia.
Dieci giorni dopo l’acquisizione della documentazione della Società di vendita , lo sportello del consumatore si pronuncerà sulla fondatezza o meno del reclamo.
In caso di fondatezza del reclamo per contratto non richiesto (riconosciuto dal venditore o dallo sportello del consumatore), la Società di vendita provvederà:
- ad espletare le procedure di migrazione dell’utente alla precedente Società di vendita.
- a ricalcolare le eventuali bollette dei consumi del periodo oggetto del contratto non richiesto, applicando le tariffe del mercato di maggior tutela con le componenti PCV (Energia Elettrica ) e QVD (gas) nulle (in questo modo il cliente avrà un piccolo indennizzo).
Qualora invece il contratto non richiesto fosse ritenuto valido, l’unica via per lasciare la Società di vendita “non richiesta” sarebbe quella di disdire il contratto, secondo le modalità ed i tempi previsti dallo stesso, per passare alla precedente o ad altre Società di vendita.